Studio notarile Pordenone Aviano Gabriella Dibenedetto

Guide E INFORMAZIONI UTILI

 

In questa sezione lo Studio Notarile mette a disposizione guide chiare e informazioni pratiche per aiutarti a orientarti nelle scelte più importanti.

Qui trovi spiegazioni semplici e risposte alle domande più frequenti, per affrontare ogni procedura con maggiore consapevolezza e serenità.

Quali documenti servono

per le principali pratiche notarili

Come funziona la procedura notarile

spiegata passo dopo passo

Risposte alle domande

più frequenti

Pillole Giuridiche

spiegato in modo semplice

Documenti necessari per le principali pratiche

Una corretta documentazione rende la procedura più semplice. Consulta l’elenco e contatta lo Studio per conferma.

Compravendita Immobiliare (fabbricati o terreni)

Nota: L’elenco della documentazione può variare in base al caso specifico e alle caratteristiche dell’immobile o del terreno.

1. Venditori e Acquirenti

  • Documento di identità e codice fiscale
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (se coniugati)
  • Informazioni su professione ed eventuale attività politica svolta (ai fini antiriciclaggio)

2. Titolo di provenienza

  • Copia dell’atto o della successione con cui i venditori hanno acquistato l’immobile o il terreno

3. Documentazione urbanistica (se presenti fabbricati)

  • Concessioni edilizie
  • Permessi di costruire
  • DIA, SCIA, CILA
  • Eventuali condoni edilizi
    (Se già indicati nell’atto di acquisto, servono solo quelli relativi ai lavori successivi. Se l’immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967, servono solo quelli relativi ai lavori eseguiti dopo tale data.)

4. Attestato di Prestazione Energetica (APE)
(solo per fabbricati)

  • Portare l’originale il giorno della stipula, perché deve essere allegato all’atto.

5. Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)
(solo per terreni)

  • Valido 1 anno dalla data di rilascio. Deve essere in corso di validità.
  • Portare l’originale il giorno della stipula, perché deve essere allegato all’atto.

6. Modalità di pagamento del prezzo

  • Copia degli assegni oppure contabili dei bonifici

7. Contratto preliminare (se esistente)

  • Copia del preliminare registrato all’Agenzia delle Entrate con estremi di registrazione

8. Mediazione immobiliare (se presente)

  • Recapiti dell’agenzia immobiliare che ha seguito la trattativa

9. Mutuo (se previsto)

  • Nome della banca
  • Recapiti della filiale
  • Nome del funzionario di riferimento

 

Donazione Immobiliare (fabbricati o terreni)

Nota: L’elenco della documentazione può variare in base al caso specifico e alle caratteristiche dell’immobile o del terreno.

1. Donanti e Donatari

  • Documento di identità e codice fiscale
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (se coniugati)
  • Informazioni sulla professione ed eventuale attività politica svolta (ai fini della normativa antiriciclaggio)

2. Titolo di provenienza

  • Copia dell’atto o della successione con cui i donanti hanno acquistato l’immobile o il terreno.
  • Documentazione urbanistica (in caso di fabbricati)
  • Concessioni edilizie
  • Autorizzazioni o permessi di costruire
  • DIA, SCIA, CILA
  • Eventuali condoni edilizi

Se tali dati sono già indicati nell’atto di acquisto, sarà necessario fornire solo la documentazione relativa ai lavori eseguiti successivamente.
Se il fabbricato è stato costruito prima del 1° settembre 1967, servirà solo la documentazione relativa agli eventuali lavori eseguiti dopo tale data.

3. Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) (per i terreni)

  • Valido 1 anno dalla data di rilascio. Deve essere in corso di validità.
  • Va portato in originale il giorno della stipula, poiché deve essere allegato all’atto.
  • Non è richiesto nel caso di donazioni tra coniugi o parenti in linea retta.

4. Eventuali donazioni precedenti

  • Indicazione di eventuali donazioni già avvenute tra i donanti e i donatari.

Nota:
L’elenco della documentazione può variare in base al caso specifico e alle caratteristiche dell’immobile o del terreno.

Dichiarazioni di Successione

1. Certificato di morte
2. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio del defunto (se coniugato)
3. Elenco dei chiamati all’eredità e loro documenti di identità e codici fiscali
4. Informazioni sulla consistenza dell’asse ereditario (atti di provenienza degli immobili, dichiarazioni di sussistenza degli istituti di credito, eventuali atti riguardanti quote societarie)
5. Verbale di pubblicazione del testamento (se presente)
6. Rinuncia all’eredità eventualmente compiuta (se presente)
7. Il coniuge superstite vuole esplicitare il diritto di abitazione sulla casa familiare? Chiedici perché!
8. Qualcuno dei chiamati all’eredità può chiedere l’agevolazione per l’acquisto della prima casa in relazione ad un fabbricato ereditario? Chiedici quali sono i requisiti.L’elenco può variare in base al caso specifico

Come funziona una pratica notarile

Ogni pratica notarile segue un percorso preciso, pensato per garantire tutela, legalità e chiarezza a tutte le parti coinvolte.

Primo contatto e ascolto

Analizziamo la tua esigenza. 

Verifica dei documenti

Raccogliamo le informazioni necessarie.

Chiarezza su costi e tempi

Ti spieghiamo in modo trasparente come si svolgerà la procedura.

Stipula dell’atto

La firma avviene in un contesto chiaro, sereno e assistito.

Domande frequenti

Risposte rapide ai dubbi più comuni.

Cosa fa il Notaio?

Il Notaio è un Pubblico Ufficiale terzo e imparziale, che tutela gli interessi di tutte le parti per prevenire potenziali contenziosi.

Chi sceglie il Notaio?

Il Notaio viene liberamente scelto dalle parti. Costituisce illecito disciplinare l’eventuale “convenzione” del Notaio con agenzie immobiliari, banche, mediatori creditizi, costruttori, commercialisti, procacciatori d’affari di qualunque specie (i quali tutti possono certamente consigliare un professionista, ma non imporlo).

È possibile ricevere una consulenza prima di avviare la pratica?

Sì. Lo Studio offre un primo orientamento gratuito per valutare la situazione, chiarire i passaggi necessari e comprendere tempi e documentazione richiesta. Se necessario, la consulenza può essere anche telefonica.

Da quando hanno efficacia gli atti notarili?

L’atto notarile acquista efficacia dal momento della stipula, salvo casi eccezionali previsti dalla legge o dalla volontà delle parti.
Nel caso di stipula mediante scrittura privata autenticata in più momenti distinti, il perfezionamento dell’atto avviene all’apposizione dell’ultima autentica.

È possibile firmare un atto a distanza?

Attualmente la firma a distanza (con firma digitale) è prevista solo per particolari tipo di atti notarili, espressamente elencati. Per tutti gli altri atti è necessaria la sottoscrizione autografa. Qualora un soggetto sia impossibilitato a partecipare alla stipula di un atto, potrà rilasciare a favore di un terzo una procura, affinché sottoscriva l’atto in suo nome e per suo conto.

Dove prestiamo assistenza?

Gli atti notarili possono avere ad oggetto immobili siti in tutto il territorio nazionale. Possiamo stipulare in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia e nei territori di competenza dell’ex Tribunale di Portogruaro (Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto). Per ragioni di necessità, possiamo raggiungere i clienti presso il loro domicilio o altrove (RSA, ospedali).

È possibile avere gli atti notarili in originale?

È possibile solo in alcuni casi eccezionali,quando l’atto non deve essere soggetto a pubblicità nei Registri Immobiliari o nel Registro delle Imprese. Negli altri,limitati,casi,l’atto può essere rilasciato in originale dopo la formalità della registrazione.
Per tutti gli atti non rilasciabili in originale (che vengono conservati nella Raccolta del Notaio),viene rilasciata la copia autentica,la cui conformità all’originale è certificata dal Notaio.

Chi può chiedere la copia di un atto notarile

Chiunque può richiedere la copia autentica di un atto notarile. La copia viene rilasciata gratuitamente al soggetto che acquista (acquirente, donatario, permutanti, condividenti); per tutti gli altri interessati, la copia viene rilasciata su richiesta e a pagamento.

Quali sono le formalità successive alla stipula di un atto notarile e quali tempistiche ci sono?

Dopo la stipula di un atto notarile esso dev’essere iscritto nel Repertorio del Notaio e poi,entro 30 giorni dalla stipula,dev’essere sottoposto alla formalità della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Per le formalità di trascrizione e iscrizione nei Registri Immobiliari non è previsto un termine specifico,dovendo il Notaio procedervi senza indugio.
Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese è previsto un termine di 30 giorni dalla stipula,salvo che per la costituzione delle società di capitali (che devono essere iscritte entro 10 giorni).

Cosa comprende il preventivo del Notaio?

Il preventivo del Notaio comprende le imposte, le spese, l’onorario (comprensivo dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale del Notariato e alla Cassa Nazionale del Notariato) e l’IVA.
È normalmente un preventivo di massima, che viene confermato nella stragrande maggioranza dei casi ma può subire modifiche qualora, a seguito dell’esame della pratica, emergano questioni giuridiche o concrete (catastali, di conservatoria) di particolare complessità; modifiche, ovviamente, tempestivamente comunicate.
I costi relativi alle visure ipocatastali vengono indicati in maniera forfettaria nel preventivo, salvo poi essere conteggiati con precisione nella fattura emessa dopo la prestazione (fermo restando, nella stragrande maggioranza dei casi, il costo totale preventivato).

Da cosa è composta la fattura del Notaio?

Il Notaio è sostituto d’imposta, ossia si sostituisce allo Stato per riscuotere le imposte legate all’atto. 
In caso di conferimento di incarico al quale poi non segua la stipula dell’atto, saranno fatturate (a seconda del momento a cui è giunta l’istruttoria della pratica) le spese sostenute e la metà dell’onorario preventivato, oltre all’IVA.
La fattura viene emessa dopo il pagamento, entro il termine di 60 giorni, in modalità elettronica.

PILLOLE GIURIDICHE

Il diritto spiegato in modo semplice.

Perché sono necessari gli estratti degli atti di nascita o di matrimonio?

Gli estratti,a differenza dei certificati,contengono una serie di annotazioni di interesse notarile.
L’estratto di nascita contiene l’annotazione di eventuali limitazioni alla capacità di agire (interdizione,inabilitazione,amministrazione di sostegno) e di eventuali matrimoni.
L’estratto di matrimonio contiene l’eventuale annotazione relativa alla scelta di un regime patrimoniale diverso da quello della comunione legale.
Gli estratti,attualmente,vanno richiesti al Comune (di nascita o di matrimonio),anche in modalità telematica,e non possono essere scaricati dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Cosa fare quando si apre una successione?

Quando si apre una successione (cioè quando muore un soggetto),l’eredità viene automaticamente offerta a uno o più soggetti che risultano “chiamati all’eredità”. Essi, quindi, non sono eredi, ma lo diventeranno se e quando procederanno ad un atto di accettazione (espressa o tacita) della chiamata ereditaria; normalmente il termine per prendere una decisione è di 10 anni dall’apertura della successione, salvo il caso in cui il chiamato all’eredità si trovi nel possesso anche di un solo bene ereditario (ipotesi in cui il termine per decidere se accettare l’eredità o rinunciarvi è di 3 mesi). Se il chiamato all’eredità non intende accettarla, deve procedere ad un formale atto di rinuncia (nei medesimi termini sopra esposti). Vi è anche la possibilità di far redigere l’inventario dell’eredità e solo dopo, conoscendo con esattezza le attività e le passività della stessa, optare per l’accettazione o per la rinuncia.
Obbligo meramente fiscale per qualunque chiamato (non rinunciante) e che non comporta effetto giuridico di accettazione è la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, che consente di liquidare le imposte dovute sull’eredità. La presentazione è sempre obbligatoria; si è dispensati solo nell’ipotesi in cui i chiamati all’eredità siano il coniuge e/o i figli del defunto, il valore dell’asse ereditario risulti inferiore a 100.000 euro e nello stesso non siano compresi nè diritti reali immobiliari nè altri beni soggetti a possibile valutazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria (ad esempio quote societarie).

Cos’è la trascrizione di accettazione tacita dell’eredità e perché serve?

Quando si apre una successione,non si diventa automaticamente eredi. Il soggetto chiamato all’eredità ha infatti 10 anni di tempo per decidere se accettare l’eredità o rinunciarvi.
L’accettazione dell’eredità può essere compiuta o in modo espresso,con atto notarile,o tacitamente,cioè compiendo un atto che manifesti in maniera inequivocabile,per l’ordinamento,la volontà di accettarla. Il chiamato all’eredità compie di norma una serie di atti sufficienti a qualificarlo come erede,ma quando compie un atto dispositivo relativo ad un immobile di provenienza ereditaria (dunque un atto notarile) l’acquisto della qualità di erede dev’essere pubblicizzato (trascritto) nei Registri Immobiliari. Da qui deriva il costo sostenuto.
Poiché i Registri Immobiliari sono come una catena,in cui ciascun anello deve congiungere il dante causa con l’avente causa,e poiché essi sono organizzati su base soggettiva,qualora un immobile venga ereditato più volte è necessario trascrivere più volte l’accettazione dell’eredità (una per ogni defunto),di modo che,facendo il controllo ipotecario soggettivo su tutti i defunti,si possa trovare la relativa formalità.

Che ⁠tipi di testamento esistono?

Nel nostro ordinamento vige il principio di equipollenza delle forme testamentarie: ciò significa che tutti i testamenti, in qualunque forma redatti, hanno esattamente lo stesso valore. I due tipi principali di testamento sono quello olografo e quello pubblico: il primo è redatto direttamente dal testatore, di suo pugno, datato e sottoscritto; il secondo è ricevuto dal Notaio. I motivi per cui può prediligersi la forma pubblica sono legati principalmente alla capacità di intendere e di volere del testatore,che nel caso di testamento pubblico si presume fino a querela di falso (poiché il Notaio non riceverebbe il testamento di un soggetto evidentemente incapace),e alla sicurezza della conservazione, perché il testamento pubblico viene conservato dal Notaio e ciò evita che possa essere distrutto o smarrito (a differenza di quello olografo, che potrebbe essere anche conservato direttamente dal testatore). È comunque possibile depositare il testamento olografo presso una persona di propria fiducia ed anche presso il Notaio.

Differenza fra procura speciale, procura generica e procura generale.

La procura è il negozio con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo nel compimento di un atto.
La procura è speciale se attribuisce al procuratore il potere di compiere uno o più atti in nome e per conto del mandante,ma da svolgersi necessariamente in unico contesto (ad esempio,chiudere un conto corrente e successivamente aprirne un altro sempre nella stessa Banca).
La procura generica attribuisce al procuratore il potere di compiere uno o più atti in nome e per conto del mandante,tutti rientranti in un’unica operazione ma da svolgersi in momenti separati (ad esempio,la procura per gestire tutte le pratiche relative ad una successione).
La procura generale attribuisce al procuratore il potere di compiere in nome e per conto del mandante tutti gli atti di ordinaria amministrazione e tutti gli atti di straordinaria amministrazione espressamente indicati. L’unico contesto in cui dev’essere esaurita la procura speciale consente di evitare che essa debba essere sottoposta alla formalità della registrazione. Questa può essere rilasciata una sola ed unica volta,o in formato cartaceo o in formato digitale (da inviare necessariamente ad altro Notaio e non a terzi soggetti).
Le procure generiche e generali,invece, devono essere sottoposte a registrazione; essendo conservate a Raccolta dal Notaio,possono essere rilasciate soltanto in copia autentica.

Differenza fra mutuo fondiario e mutuo ordinario.

Il mutuo fondiario, destinatario di particolari agevolazioni in tema di onorario e contributi notarili, è soltanto quello disciplinato dagli artt.38 e ss. del D.Lgs. 385/1993; tutti gli altri mutui sono ordinari, cioè disciplinati dal Codice Civile.

Hai un dubbio o una situazione specifica?

Ogni caso è diverso: per questo lo Studio è a disposizione per offrirti un primo orientamento chiaro e professionale.

 

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“Il diritto serve a rendere possibile la fiducia tra le persone”

Norberto Bobbio